Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante
di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in
mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Soggetti tenuti al pagamento (art. 1 comma 839 Legge n. 160/2019 ed art. 4 del Regolamento)
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo.
Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio, indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il gerente è obbligato in solido.